Dal 1° marzo 2019 sarà possibile ottenere la detrazione fiscale del 50% in 10 anni delle spese sostenute per l’acquisto e installazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici ad uso privato.
Tra le misure volte a favorire la mobilità elettrica nel 2019, quella più rilevante, oltre all’introduzione degli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, è la possibilità di portare in detrazione fiscale il 50% delle spese sostenute per realizzare un punto di ricarica privato per ricaricare l’auto elettrica o ibrida plug-in.
Detrazione fiscale per Wall-Box e sistemi di ricarica per veicoli elettrici
La Legge di Bilancio 2019 introduce la detrazione fiscale al 50% in 10 anni per le spese sostenute per acquistare e installare una stazione di ricarica per veicoli elettrici ad uso privato, comprese le spese di aumento della potenza fino a 7 kW, fino a un massimo di 3’000 €.
In particolare, il testo di legge prevede:
1039. Dopo l’articolo 16-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, 90, è inserito il seguente:
« Art. 16-ter. – (Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)
1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile ».
Aggiornamento del 28/02/2019
Domani dovrebbe entrare in vigore la detrazione fiscale al 50% ma non sono ancora state rese note le modalità di funzionamento e gli aspetti tecnici di dettaglio.
Nei giorni scorsi è circolata una bozza di decreto attuativo (che al momento rimane una bozza, per cui suscettibile di qualsiasi modifica) che riportava:
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Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
1. […] ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
4. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
5. Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche “on line”, da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63); codice fiscale del beneficiario della detrazione; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Nel caso in cui vi siano più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il codice fiscale delle persone interessate al beneficio. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Le spese che non è possibile pagare con bonifico possono essere assolte con altre modalità. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
6. Con successiva comunicazione dell’Agenzia delle entrate possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
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Ripetiamo che il testo precedente è una bozza e, in quanto tale, potrà subire modifiche o integrazioni, anche sostanziali.
Al momento non risultano pubblicati decreti attuativi o altri chiarimenti ufficiali in merito alla detrazione fiscale.
Aggiorneremo continuamente la nostra Guida alle Detrazione Fiscale per Wallbox a seguito di chiarimenti ufficiali dal Ministero o dall’Agenzia delle Entrate.
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[…] Questa possibilità si aggiunge alla detrazione esistente (che quindi continua ad esserci) relativa al 50% delle spese sostenute da detrarre in 10 quote annuali. Il contribuente in possesso dei requisiti necessari ad ottenere il bonus al 110% potrà pertanto beneficiare di questa detrazione; tutti gli altri potranno continuare a beneficiare della detrazione al 50% in 10 anni per le colonnine di ricarica. […]