Incentivi auto elettriche 2019: dal 1° marzo 2019 incentivo sull’acquisto di veicoli elettrici con prezzo inferiore a 50’000 € pari a € 6’000 (con rottamazione) e € 4’000 (senza rottamazione).
Tra le misure volte a favorire la mobilità elettrica nel 2019, quella più rilevante è l’introduzione degli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici nel triennio 2019-2021.
Gli incentivi auto elettriche 2019 partiranno il 1° marzo 2019 e saranno disponibili per tutte le nuove immatricolazioni di veicoli di categoria M1, con o senza rottamazione, purché il prezzo di listino del veicolo acquistato sia inferiore a 50’000 € IVA esclusa.
L’incentivo ammonta a € 6’000 in caso di rottamazione contestuale di un veicolo di pari categoria da Euro 1 a Euro 4. In assenza di rottamazione, l’incentivo ammonta a € 4’000.
Incentivi Auto Elettriche 2019
Ecco nel dettaglio il funzionamento dei nuovi incentivi auto elettriche 2019, introdotti dalla Legge di Bilancio 2019 “Legge 30 dicembre 2018 , n. 145. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km | Contributo con rottamazione |
0-20 | 6.000 € |
21-70 | 2.500 € |
b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km | Contributo senza rottamazione |
0-20 | 4.000 € |
21-70 | 1.500 € |
Incentivi Auto Elettriche: come funziona la rottamazione
1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
1033. Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.
1034. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.
1036. Il contributo di cui al comma 1031 è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
1037. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Detrazione fiscale per Wall-Box e sistemi di ricarica
Oltre agli incentivi auto elettrica 2019, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la detrazione fiscale per wall-box e sistemi di ricarica al 50% in 10 anni, fino a un massimo di 3’000 €. Per approfondire, leggi l’articolo su detrazione fiscale per wall-box e sistemi di ricarica.