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2 Gennaio 2019

Misure volte a favorire la mobilità elettrica nel 2019: incentivi auto elettriche e non solo

Incentivi auto elettriche 2019: partono il 1° marzo 2019 gli incentivi previsti per l’acquisto di veicoli elettrici per il triennio 2019-2021. Introdotta anche la detrazione fiscale per acquisto e installazione di sistemi di ricarica e l’ecotassa per i veicoli più inquinanti.

incentivi-auto-elettriche

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto alcuni punti per favorire la diffusione delle auto elettriche, in particolare:

  1. incentivi auto elettriche: fino a 6’000 € per veicoli con prezzo massimo 50’000 €;
  2. detrazione fiscale per infrastrutture di ricarica: detrazione in 10 anni del 50% delle spese sostenute per acquisto e installazione di stazione di ricarica privata fino a 3’000 €;
  3. ecotassa per veicoli inquinanti con emissioni oltre 160 CO2 g/km

Incentivi Auto Elettriche 2019

Ecco nel dettaglio il funzionamento dei nuovi incentivi auto elettriche 2019, introdotti dalla Legge di Bilancio 2019 “Legge 30 dicembre 2018 , n. 145. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km Contributo con rottamazione
0-20 6.000 €
21-70 2.500 €

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km Contributo senza rottamazione
0-20 4.000 €
21-70 1.500 €

Incentivi Auto Elettriche: come funziona la rottamazione

1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

1033. Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.

1034. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

1036. Il contributo di cui al comma 1031 è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

1037. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Detrazione fiscale per acquisto e installazione stazioni di ricarica veicoli elettrici

La Legge di Bilancio 2019 introduce inoltre la detrazione fiscale per wall-box e sistemi di ricarica al 50% in 10 anni per le spese sostenute per acquistare e installare una stazione di ricarica per veicoli elettrici ad uso privato, comprese le spese di aumento della potenza fino a 7 kW, fino a un massimo di 3’000 €.

In particolare, il testo di legge prevede:

1039. Dopo l’articolo 16-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, 90, è inserito il seguente:
« Art. 16-ter. – (Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)
1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile ».

Ecotassa per i veicoli più inquinanti

La Legge di Bilancio 2019 introduce infine una tassa – da pagare una tantum al momento dell’immatricolazione – sui veicoli più inquinanti (con emissioni CO2 superiori a 160 g/km).

In particolare, il testo di legge prevede:

1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km Imposta
161-175 1.100 €
176-200 1.600 €
201-250 2.000 €
> 250 2.500 €

1043. L’imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

1044. L’imposta di cui al comma 1042 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007.

1045. L’imposta di cui al comma 1042 è versata, dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

1046. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell’imposta di cui al comma 1042 è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.

 

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