Dal 1° luglio 2020 sarà possibile ottenere la detrazione fiscale del 110% in 5 anni delle spese sostenute per l’acquisto e installazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici ad uso privato. Importante: la detrazione è possibile solo in presenza di determinati requisiti.
Tra le misure introdotte il 20 maggio 2020 dal Decreto Rilancio a seguito di emergenza sanitaria Covid-19 vi è la possibilità di portare in detrazione fiscale il 110% delle spese sostenute per realizzare un punto di ricarica privato per ricaricare l’auto elettrica o ibrida plug-in.
Questa possibilità si aggiunge alla detrazione esistente (che quindi continua ad esserci) relativa al 50% delle spese sostenute da detrarre in 10 quote annuali. Il contribuente in possesso dei requisiti necessari ad ottenere il bonus al 110% potrà pertanto beneficiare di questa detrazione; tutti gli altri potranno continuare a beneficiare della detrazione al 50% in 10 anni per le colonnine di ricarica.
Detrazione fiscale al 110% in 5 anni per Wall-Box e sistemi di ricarica per veicoli elettrici
Le spese ammissibili alla detrazione 110% sono quelle documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 che riguardano:
– acquisto della stazione di ricarica;
– installazione della stazione di ricarica;
– aumento della potenza del contatore (fino a un massimo di 7 kW).
L’ammontare massimo delle spese su cui è calcolata la detrazione fiscale al 110% in 5 quote annuali è pari a € 3’000.
Si tratta quindi delle stesse spese che si potevano già e si possono ancora portare in detrazione al 50% in 10 quote annuali (leggi qui la guida alla detrazione fiscale 50% per wallbox).
Condizioni essenziali per ottenere la detrazione fiscale al 110% in 5 anni
Queste sono tutte le condizioni da rispettare per poter beneficiare della detrazione fiscale al 110% in 5 quote annuali per l’acquisto ed installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici:
1.
Le spese per l’acquisto e la posa in opera della stazione di ricarica devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
2.
L’installazione della stazione di ricarica deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 , n. 34. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Questi interventi sono:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
3.
Gli interventi sopra elencati devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post intervento.
4.
Gli interventi sopra elencati devono essere realizzati da:
– condomìni;
– persone fisiche ad di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
– Istituti autonomi case popolari (IACP);
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti da persone fisiche su edifici unifamiliari, questi devono essere adibiti ad abitazione principale.
Sconto in fattura o cessione del credito d’imposta per acquisto e installazione di colonnine di ricarica
I soggetti che, in conformità a tutte le condizioni precedentemente descritte, possono beneficiare della detrazione fiscale al 110% per l’acquisto e l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per avvalersi di uno dei suddetti strumenti, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
I dati relativi all’opzione devono essere comunicati in via telematica secondo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate (che dovrà definire anche le modalità attuative di queste disposizioni) entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020).
Un tecnico abilitato dovrà asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa all’ENEA. Le modalità operative per la trasmissione e le regole attuative dovranno essere emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020).
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