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31 Luglio 2012

Aggiornamenti legislativi per la diffusione dei veicoli elettrici

Il Decreto Sviluppo D.L. 83/2012 è stato modificato e integrato con il Capo IV-bis recante “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE“.

Il nuovo articolo 17-bis reca le finalità e definizioni del Capo IV-bis: le prime consistono nell’incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Sono definiti veicoli a basse emissioni complessive quelli a trazione elettrica, ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km. L’emendamento 17-bis specifica che all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il nuovo articolo 17-ter prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L. il Governo promuova un’intesa con le Regioni per assicurare l’armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le Regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del presente Capo e dei contenuti dell’intesa.

Il nuovo articolo 17-quater prevede che le reti infrastrutturali di ricarica siano rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité Européèn de Normalisation Electrotechnique). Sono fatte salve le competenze dell’UE. Gli organismi nazionali di normalizzazione prendono i provvedimenti di propria competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L..

Il nuovo articolo 17-quinquies stabilisce, al comma 1, che entro il 1° giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull’attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio. L’emendamento 17-quinquies specifica che tali disposizioni non si applicano agli immobili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche.
Il comma 2 prevede che l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio sia approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. In caso di mancata deliberazione dell’assemblea entro tre mesi dalla richiesta, il condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica (comma 3).

Il nuovo articolo 17-sexies prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costituiscano opere di urbanizzazione primaria. L’emendamento 17-sexies ha eliminato la previsione che esentava tali infrastrutture dal contributo di costruzione.
Le leggi regionali dovranno stabilire che gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali prevedano uno standard minimo di impianti pubblici di ricarica, anche a corredo delle nuove attività commerciali, terziarie e produttive.

Il nuovo articolo 17-septies prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L., con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il MIT promuove accordi di programma, approvati con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata, per concentrare gli interventi del Piano in funzione delle effettive esigenze. I comuni possono concedere esoneri e agevolazioni sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore dei proprietari di immobili che installano e attivano infrastrutture di ricarica elettrica veicolare. Il Piano è finanziato da un apposito Fondo, con una dotazione (come precisato dall’emendamento 17-septies.100) di 20 milioni di euro per il 2013 e di 15 milioni per ciascuna annualità 2014 e 2015. L’emendamento inoltre sopprime la determinazione del finanziamento del piano per gli anni successivi ad opera della Tabella D della legge annuale di stabilità. Parte del Fondo (5 milioni di euro per l’anno 2013) è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico.

Il nuovo articolo 17-octies prevede un’apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, per programmi di ricerca tecnologica volti alla realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il nuovo articolo 17-nonies prevede che, entro un mese dall’approvazione del Piano nazionale di cui all’art. 17-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni all’Autorità per l’energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il nuovo articolo 17-decies prevede un contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo da rottamare da parte del proprietario o dell’utilizzatore, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi. Il contributo è riconosciuto in percentuale del 20% (nel 2013 e 2014) o del 15% (nel 2015) del prezzo d’acquisto, fino a determinati massimali. Sono previsti diversi casi a seconda delle emissioni complessive del veicolo. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, ed è inteso come ripartito in parti uguali tra un contributo statale ed uno sconto praticato dal venditore. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta.

Il nuovo articolo 17-undecies, come modificato dall’emendamento 17-septies, istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo – dotato di 50 milioni di euro per il 2013 e di 45 milioni per ciascuna annualità 2014 e 2015 – per l’erogazione dei contributi statali, prevedendo altresì la ripartizione per l’anno 2013 (per gli anni 2014 e 2015 la ripartizione verrà stabilita con decreto di natura non regolamentare del MiSE, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno). Le modalità per la preventiva autorizzazione all’erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall’articolo 17-decies saranno stabilite tramite un decreto di natura non regolamentare del MiSE, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L., di concerto con il MEF. Lo stesso MiSE, di concerto col MEF, potrà stipulare apposite convenzioni con società od enti scelti tramite gara per la gestione della misura di agevolazione, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilità del predetto fondo.

Il nuovo articolo 17-duodecies (come modificato dall’emendamento 17-septies.100) reca la copertura finanziaria.

Il nuovo articolo 17-terdecies reca le norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti. L’articolo prevede l’emanazione di un DM che stabilisca norme specifiche per la trasformazione del motore dei veicoli, volta a renderlo ad esclusiva trazione elettrica. In seguito all’emanazione del DM non sarà più necessario ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo. La norma si applica ai veicoli a due e tre ruote; ai veicoli a quattro ruote per il trasporto di persone con non più di 8 posti a sedere, oltre quello del conducente, ed ai veicoli per il trasporto merci di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

Scarica il testo integrale – Articoli da 17-bis a 17-duodecies (CAPO IV-bis)

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